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Nuove disposizioni circa la nomina a direttore straordinario (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. I professori universitari ordinari, nominati a seguito di pubblico concorso direttori straordinari nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, sono esonerati dal compiere il servizio di straordinariato di cui all'art. 46 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e conservano il grado gerarchico e la relativa anzianita' acquisiti nel ruolo di provenienza.

2. La disposizione del precedente comma si applica anche agli attuali direttori straordinari degli Istituti di sperimentazione predetti provenienti dal ruolo dei professori universitari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 19 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI