Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1951-52, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1 luglio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI