Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Al personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia comandato in missione, e agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente comandati in missione o in trasferta per servizio isolato fuori dell'ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 15 chilometri, spettano le indennita' appresso indicate per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo trascorso in viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per l'eccedente periodo non inferiore a 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di tempo:
Indennita'
Lire
grado 1°........................................|
grado 2°........................................ > 6000 grado 3°........................................|
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie dello
Stato......................................... 5000
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie dello > 4200 Stato.........................................|
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie dello > 3700 Stato.........................................|
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie dello|
Stato.........................................|
grado 10° o 7° e 8° del personale delle Ferrovie|
dello Stato................................... > 2800 grado 11° o 9° del personale delle Ferrovie|
dello Stato e personale non di ruolo di 1ª e|
2ª categoria..................................|
grado 12° e 13° o 10° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo di 30
categoria..................................... 2400
Commessi capi, primi commessi, commessi capi
agenti tecnici, uscieri capi, agenti tecnici e
personale subalterno con altre qualifiche
equiparate o gradi 11° e 12° del personale
delle Ferrovie dello Stato o commessi e primi
commessi di tabella B, allegato I, al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943, dell'Azienda
di Stato per i servizi telefonici e salariati
di ruolo con qualifiche di incaricati stabili
superiori e incaricati........................ 2300
Uscieri capi e uscieri, inservienti e personale
subalterno con altre qualifiche equiparate o
agenti ausiliari avventizi e diurnisti del-
l'Amministrazione delle poste e telegrafi non-
che commessi del quadro speciale allegato II
al regio decreto 1° luglio 1941, n. 943, del-
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
ed agenti diurnisti dell'Azienda medesima; o
gradi 13° e 14° del personale delle Ferrovie
dello Stato e tutto il rimanente personale di
ruolo e non di ruolo, compresi i salariati.... 2000
Marescialli delle Forze armate e gradi corri-
spondenti dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2500
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e
gradi corrispondenti della Marina, dell'Aero-
nautica e dei Corpi organizzati militarmente
al servizio dello Stato....................... 2200
Caporali maggiori, caporali e soldati dell'Eser-
cito e gradi corrispondenti della Marina,
della Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.......... 1800
Per le missioni o trasferte effettuate in localita' distanti non piu' di 15 chilometri e piu' di 8 chilometri, gli importi sopradetti son ridotti di un quinto.
Il trattamento previsto dal primo comma 6 ridotto alla meta' dopo i primi 90 giorni e cessa dopo 240 giorni di missione o di servizio isolato continuativo in una medesima localita'.
Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione o trasferta che si compie in una medesima localita', quando non sia interrotta per una durata superiore a 60 giorni.
Ai medesimi fini si congiungono i periodi di missione interrotti dal congedo ordinario o straordinario.
COMMA ABROGATO DALLA L. 15 OTTOBRE 1957, N. 980.
Art. 2
1. Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore, la indennita' di missione spetta nelle seguenti misure per ciascuna ora intera, non computandosi le frazioni di ora:
Ore notturne
comprese
Ore tra
diurne le ore 22 e le 5 Lire Lire
grado 1, 2° e 3°.......................... 187 250
grado 4° o 1° del personale delle Ferrovie
dello Stato............................. 156 208
grado 5° o 2° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 6° o 3° del personale delle Ferrovie 131 175
dello Stato.............................
grado 7° o 4° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 8° o 5° del personale delle Ferrovie 115 154
dello Stato.............................
grado 9° o 6° del personale delle Ferrovie
dello Stato.............................
grado 10° o 7° e 8° del personale delle
Ferrovie dello Stato.................... 87 116
grado 11° o 9° del personale delle Ferro-
vie dello Stato e personale non di ruolo
di 1ª e 2ª categoria....................
grado 12° e 13° o 10° del personale delle
Ferrovie dello Stato e personale non di
ruolo di 3ª categoria................... 75 100
Commessi capi, primi commessi, commessi,
agenti capi tecnici, uscieri capi, agen-
ti tecnici e personale subalterno con
altre qualifiche equiparate o gradi 11°
e 12° del personale delle Ferrovie dello
Stato o commessi e primi commessi di ta-
bella B, allegato I, al regio decreto 19
luglio 1941, n. 943, dell'Azienda di
Stato per i servizi telefonici e sala-
riati di ruolo con qualifiche di incari-
cati stabili superiori e incaricati..... 66 91
Uscieri capi e uscieri, inservienti e
personale subalterno con altre qualifi-
che equiparate o agenti ausiliari avven-
tizi e diurnisti dell'Amministrazione
delle poste e telegrafi nonche commessi
del quadro speciale allegato II al regio
decreto 19 luglio 1941, n. 943, del-
l'Azienda medesima, o gradi 13° e 14°
del personale delle Ferrovie dello Stato
e tutto il rimanente personale salariato
di ruolo e non di ruolo................. 62 83
Marescialli delle Forze armate e gradi
corrispondenti dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 78 104
Sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito
e gradi corrispondenti della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi organizzati
militarmente al servizio dello Stato.... 68 91
Caporali maggiori, caporali e soldati
dell'Esercito e gradi corrispondenti
della Marina, dell'Aeronautica e dei
Corpi organizzati militarmente al servi-
zio dello Stato......................... 56 75
L'indennita' non e' dovuta per le missioni o le trasferte diurne di durata inferiore alle cinque ore. Agli effetti del computo di detto termine si sommano i periodi di durata delle missioni effettuate nel medesimo giorno.
Non spetta l'indennita' per le missioni compiute nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o in localita' distanti meno di otto chilometri e collegate con la sede dell'ufficio da regolari servizi di linea, salva la corresponsione delle indennita' e rimborsi di spese di cui ai successivi articoli 9 e 10.
Al titolare di un ufficio che sia incaricato della reggenza o supplenza anche di altro ufficio in localita' distante dal primo non piu' di otto chilometri spetta, per ogni giornata intera di presenza nella sede di reggenza o della supplenza, una indennita' di missione pari a cinque volte la misura oraria prevista nell'art. 2 per il grado corrispondente. Detta indennita' e' comprensiva delle spese di trasporto, quando vi siano regolari servizi di linea.
Art. 3
1. Le distanze di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si misurano tra le stazioni ferroviarie di partenza e quella del luogo in cui la missione e' stata compiuta. Se la stazione e situata fuori dal centro abitato o localita' isolata si aggiunge la distanza intercorrente tra la stazione e quel centro abitato o localita'.
2. In modo analogo si computano le distanze per i viaggi compiuti con altri servizi di linea.
3. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli cui di sopra le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove e' la sede dell'ufficio (o caserma, impianto, scuola, stazione, ecc.) o dalla sede dell'ufficio, se questo si trovi in una frazione o localita' isolata.
Art. 4
1. Per i funzionari di grado 6° e superiori ed equiparati l'inizio e la fine della missione risultano dai documenti di viaggio e da una dichiarazione scritta rilasciata dai medesimi agli uffici liquidatori.
2. Per gli altri dipendenti statali il giorno e l'ora dell'inizio della missione devono essere indicati nel provvedimento con cui essa e' disposta. Il giorno e l'ora dell'inizio del viaggio di ritorno in sede devono risultare dalla dichiarazione dell'ufficio presso il quale o nella cui giurisdizione si e' svolta la missione. Puo' prescindersi da tale dichiarazione nei casi in cui il capo dell'ufficio che ha ordinato la missione lo ritenga necessario od opportuno.
3. Ai fini della liquidazione della missione i predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta secondo la concessione spettante per il percorso piu' breve e per la classe consentita per il grado o qualifica del dipendente, sia per l'andata che per il ritorno.
Art. 5
1. Per i dipendenti da uffici centrali o periferici o da comandi militari e addetti a servizi per il cui espletamento occorra compiere piu' di quindici missioni al mese, l'indennita' di missione e' ridotta del 30 per cento per i giorni di missione eccedenti i quindici.
2. Per gli agenti e per i salariati temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, restano ferme le speciali disposizioni di cui alla, legge 8 luglio 1949, n. 464.
3. L'indennita' di immissione non e' dovuta al personale di vigilanza e di custodia (ufficiali e guardiani idraulici e ferroviari, ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali, personale dei monopoli, ecc.) che si sposti nell'ambito della circoscrizione o zona nella quale svolge il normale servizio.
4. Per il personale in missione od in trasferta per servizio isolato, che fruisce dell'alloggio o del vitto gratuito fornito dall'Amministrazione, il trattamento di missione e' ridotto rispettivamente di un terzo o della meta'.
5. Qualora detto personale fruisca di alloggio e di vitto gratuiti forniti dall'Amministrazione il trattamento e' ridotto ad un terzo.
6. Le riduzioni di cui al precedente comma si applicano anche se il trattamento sia ridotto a norma del secondo comma dell'art. 1.
7. Al personale residente in territorio italiano, che si rechi quotidianamente in servizio presso le dogane internazionali e le stazioni ferroviarie di confine situate in territorio estero, non si applica la disposizione contenuta nel penultimo comma del precedente art. 2.
Art. 6
1. Il personale autorizzato a risiedere in localita' diversa da quella ove e' la sede dell'ufficio non puo' fruire di trattamento di missione per servizi espletati in detta localita'.
Art. 7
1. Nei viaggi per missione o trasferimenti sono consentite una sosta intermedia non superiore a ventiquattro ore, con diritto a trattamento economico di missione, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri, quando il viaggio effettuato con treno diretto abbia una durata non inferiore alle dodici ore.
Art. 8
1. Per i viaggi inerenti alle missioni o trasferte e' ammesso l'uso dei treni rapidi che abbiano la classe spettante a norma del successivo art. 9.
2. Per i viaggi sulle ferrovie dello Stato inerenti alle missioni o ai trasferimenti sono ammesse le deviazioni risultanti dall'orario ufficiale.
Art. 9
1. Al personale comandato in missione od in trasferta compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio sulle ferrovie o su piroscafi, ma non oltre il costo del biglietto a tariffa ridotta (e del supplemento rapido), relativo:
1) alla prima classe, per il personale di grado non inferiore al 10°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria e per il personale avventizio di prima classe A;
2) alla seconda classe, per il personale dei gradi 11°, 12° e 13°, o corrispondente dell'Amministrazione ferroviaria, per i marescialli e per il personale avventizio di prima classe B e di seconda e terza categoria;
3) alla terza classe per tutto il rimanente personale.
2. Spetta anche il rimborso della intera spesa occorsa per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizi di linea, se l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la localita' in cui la missione sia stata compiuta.
3. Ai dipendenti dei gradi 4° o superiori spetta il rimborso della spesa sostenuta per l'uso dei vagoni letto.
4. L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei devono essere autorizzati, dal Ministro o dal direttore generale o da altro capo di ufficio avente grado non inferiore al 6°.
5. Puo' consentirsi dal capo dell'ufficio l'uso di mezzi di trasporto noleggiati col rimborso delle relative spese, quando vi sia una particolare necessita' di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.
6. Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovie o da altri servizi di linea e' corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, una indennita' di lire 35 per chilometro o frazione di chilometro e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, una indennita' di lire 50 per chilometro.
Art. 10
1. In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio in ferrovia, sui piroscafi e su gli altri mezzi di trasporto in servizio di linea, e' liquidata una somma pari al 20 per cento di dette spese, con esclusione di quelle relative al supplemento rapido e all'uso delle carrozze letto. Per i viaggi compiuti gratuitamente sulle linee ferroviarie o sulle strade ordinarie compete una indennita' chilometrica di lire 1, 20, 0,80 e 0,50 ai dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie rispettivamente in prima, in seconda e in terza classe.
2. Per il personale militare il 20 per cento va calcolato sul costo del biglietto ferroviario di cui alla tariffa n. 5 annessa all'orario ufficiale.
Art. 11
1. La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.