Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-1950, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un contribuito di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.
Art. 2
1. Alle spese di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con una quota parte delle maggiori entrate accertate con la legge 1 aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI