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Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Con effetto dal 1 gennaio 1952, e' disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, e successive modificazioni.

2. Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.

Art. 2

1. L'ammontare del riscatto e' rappresentato dal valore delle annualita' d'imposta residue al 1 gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed e' liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 3

1. L'ammontare del riscatto e' iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.

2. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 giugno 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI