Modificazione all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245, relativo all'applicazione dei normali limiti di eta' ai generali d'armata gia' trattenuti a vita nel servizio permanente effettivo
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' aggiunto il seguente comma all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 245:
"I generali d'armata di cui ai precedente comma conservano ad personam il trattamento economico in godimento alla data di cessazione dal servizio".
Art. 2
1. Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sara' fatto fronte, per l'esercizio 1950-51, con le somme gia' inscritte nel capitolo "Stipendi e assegni fissi degli ufficiali dell'Esercito" dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio finanziario.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua applicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 18 ottobre 1944.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI