Aumento dell'indennita' al direttore del Giardino coloniale di Palermo a parziale modifica della tabella annessa alla legge 11 luglio 1913, n. 971
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il trattamento economico del direttore del Giardino coloniale di Palermo, di cui alla tabella annessa alla legge istitutiva 11 luglio 1913, n. 971, e' fissato, a decorrere dal 1 luglio 1949, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 16, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, in misura, pari ad un terzo dello stipendio iniziale previsto per il personale statale di grado quinto.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa di annue lire 180.000, derivante dalla presente legge, per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51, verra' provveduto mediante riduzione per l'importo di lire 360.000 dello stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI