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Aumento di un posto di professore di ruolo nella Facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dall'anno accademico 1951-52, in aggiunta ai posti di ruolo attualmente previsti dall'art. 6 del regio decreto 27 ottobre 1935, n. 2126, e' istituito un nuovo posto di professore di ruolo presso la Facolta' di agraria dell'Universita' di Bologna.

Art. 2

1. La spesa di L. 1.250.000 annue, relativa all'istituzione del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1 della presente legge, gravera' sul capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per stipendi al personale di ruolo delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore per l'esercizio 1951-52, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Agli effetti del quarto comma dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, la spesa suddetta viene compensata nell'esercizio 1951-52 mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento sul capitolo dello stesso stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione riguardante le retribuzioni ai professori incaricati delle Universita' e degli Istituti d'istruzione superiore.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI