diritto.io

Provvedimento a favore degli avventizi delle Ferrovie dello Stato licenziati per motivi politici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma, dell'art. 3 ed al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 12 dicembre 1947, n. 1488, si applicano, limitatamente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche al personale non di ruolo, licenziato per motivi politici, nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, che all'atto del licenziamento avesse prestato un periodo di servizio che sarebbe stato sufficiente per ottenere l'immissione nei posti di ruolo in base alle norme di legge emanate posteriormente al licenziamento stesso.

2. Tuttavia la corresponsione dello stipendio o della pensione e delle altre competenze ed indennita' accessorie al predetto personale decorrera' dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo seguente.

Art. 2

1. Potranno godere dei benefici della presente legge tutti gli interessati che, trovandosi nelle previste condizioni, ne facciano richiesta entro due mesi dalla data di pubblicazione della medesima.

2. Le domande gia' presentate saranno ritenute valide.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI