Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e l'U.R.S.S. sul pagamento all'Unione Sovietica delle riparazioni concluso a Mosca l'11 dicembre 1948.
Art. 2
1. All'onere dipendente dall'applicazione
2. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi inscritti ai capitoli 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dall'11 dicembre 1948, conformemente a quanto stabilito dall'art. 14 dell'Accordo.
2. Le presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - PETRILLI - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI