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Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le singole istituzioni.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, conformemente alla sezione 4 della Convenzione.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - MARAZZA - PELLA - VANONI - SCELBA - SPATARO - GONELLA - LA MALFA - PACCIARDI - PICCIONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI