Conferimento del grado di capitano ai tenenti maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 3
1. Ai tenenti maestri di scherma della Guardia di finanza, che abbiano compiuto, il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente, puo' essere conferito, previo giudizio favorevole delle competenti autorita' giudicatrici, il grado di capitano, fermi restando il trattamento economico ed il limite di eta' per essi stabilito dalle disposizioni in vigore.
2. Gli ufficiali che abbiano ottenuto la promozione in base al comma precedente continueranno ad essere compresi nell'organico complessivo degli ufficiali subalterni della Guardia di finanza, quale risulta dalle disposizioni vigenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 24 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI