Computo ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita del servizio prestato dal personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi presso la cessata Amministrazione austriaca
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Per il personale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi proveniente dalla cessata Amministrazione austro-ungarica con le qualifiche di maestri di posta ed officianti postali ed inscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato in base all'art. 3, lettera e), del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sono computati utili, ai fini del calcolo della buonuscita, gli anni di servizio fatti con tali qualifiche, nonche' gli anni dei servizi provvisori precedenti la prima nomina, divenuti definitivi agli effetti della pensione in virtu' dell'art. II e del paragrafo 61 della prammatica di servizio austro-ungarica, e dell'art. 23 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369.
2. Le liquidazioni avvenute in difformita' con la disposizione che precede potranno essere rifatte a richiesta degli interessati o dei loro legittimi eredi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addi' 5 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SPATARO - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI