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Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. Il termine di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 1950, n. 482, per l'ultimazione degli atti relativi alla liquidazione del Comitato italiano petroli, e' prorogato al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI