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Nuovo termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le domande per ottenere il contributo statale previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 21 marzo 1947, n. 158, e dall'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624, per la traslazione delle salme dei caduti nella guerra, 1940-45 e nella lotta di liberazione, possono essere presentate al Ministero della difesa (Commissariato generale onoranze ai caduti) fino ad un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2. Possono altresi' rinnovare la domanda per ottenere la concessione del contributo di cui sopra, anche coloro ai quali il contributo era gia' stato, a suo tempo, attribuito, ma che, in virtu' dell'art. 2 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 676, non avevano potuto usufruirne.

Art. 2

1. Alla copertura della maggiore spesa presunta di lire 66 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1950-51, concernente il fondo a disposizione.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 22 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI