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Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1950-51 (secondo provvedimento)

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

Art. 2

1. Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 3

1. Nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1950-51, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 4

1. All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali e' concessa la facolta' di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

2. Ministero del tesoro:
Cap. n. 184-bis. - Fondo commisurato al 10 per cento dell'introito lordo degli spettacoli, ecc.
Cap. n. 629-bis. - Spese per liti, arbitraggi, ecc.

Art. 5

1. All'elenco 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli per i quali e' concessa al Ministro per il tesoro la facolta' di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

2. Ministero del tesoro:
Cap. n. 493-bis. - Assegnazione al Provveditorato al Porto di Venezia, ecc.

3. Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Cap. n. 52. - Contributi all'Ente assistenziale produttori di selvaggina, ecc.
Cap. n. 53. - Premi alle riserve di caccia, ecc.
Cap. n. 54. - Somma da erogare per il mantenimento dei guardia-caccia, ecc.
Cap. n. 56. - Somma da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, ecc.

Art. 6

1. All'elenco 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per l'esercizio finanziario 1950-51, concernente i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e' aggiunto il cap. n. 246 "Eventuali deficienze di cassa ecc." del medesimo stato di previsione della spesa, per l'indicato esercizio finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 25 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI