Modificazione dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1938 n. 850, relativo alle Indennita' di trasferimento per gli ufficiali della Marina militare, I militari del Corpo equipaggi militari marittimi e loro famiglie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il quarto comma dell'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850, e' abrogato.
Art. 2
1. Alla maggiore spesa annua presunta di L. 1.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con le somme gia' stanziate nel capitolo 68 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e nei capitoli, corrispondenti per, gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI