Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo gia' in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I dipendenti del Ministero dell'Africa italiana assunti dalla stessa Amministrazione, con contratto tipo e con contratto a tempo indeterminato, per la vigilanza degli istituti di prevenzione e di pena delle colonie ed attualmente comandati in servizio presso gli istituti di prevenzione, e di pena metropolitani, ai sensi dell'art. 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la nomina ad agente di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel seguente art. 2.
Art. 2
1. Alla detta nomina possono aspirare i dipendenti del Ministero dell'Africa italiana attualmente comandati in servizio di custodia presso gli istituti di prevenzione e di pena metropolitani, che hanno i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381; pero' il limite massimo di anni 35, di cui al n. 1 di detto art. 2, va riferito non gia' alla data di presentazione della domanda per ottenere la nomina stessa, ma a quella della assunzione in servizio presso l'Amministrazione dell'Africa.
2. Inoltre gli aspiranti devono avere prestato complessivamente almeno due anni di effettivo servizio presso gli stabilimenti coloniali o metropolitani.
3. Le nomine di che trattasi sono limitate ai posti vacanti nell'organico stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381.
4. Gli aspiranti devono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da L. 32, corredata dei documenti indicati dall'art. 3 di tale ultimo decreto.
Art. 3
1. E' autorizzato uno speciale concorso per titoli per la nomina di cinque vicebrigadieri nel Corpo degli agenti di custodia, al quale possono partecipare, dopo avere conseguito la nomina a guardia effettiva nello stesso Corpo, i dipendenti dell'Africa italiana di cui all'art. 1 della presente legge che hanno i seguenti requisiti:
1) essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore;
2) avere prestato servizio di custodia presso le carceri coloniali o metropolitane per un periodo non inferiore complessivamente ad anni tre;
3) essere in possesso della qualifica di sottocapo attribuita dalle autorita' italiane;
4) essere stati inquadrati dall'Amministrazione coloniale nella seconda classe della quarta categoria, prevista dal decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni.
2. I vincitori del concorso saranno nominati vicebrigadieri con precedenza rispetto a coloro che abbiano acquisito titolo per la promozione a detto grado in seguito al corso per vicebrigadiere, che verra' concluso dopo la entrata in vigore della presente legge.
3. I posti che eventualmente non possono essere conferiti ai sensi del presente articolo saranno devoluti alle promozioni ordinarie.
Art. 4
1. Gli agenti di custodia provenienti dall'Amministrazione coloniale, che intendono partecipare al concorso di cui al precedente art. 3, devono, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, far pervenire al Ministero di grazia e giustizia domanda in carta da bollo da lire 32, corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nello stesso art. 3.
Art. 5
1. L'esame delle domande per nomine a vicebrigadiere e' demandato ad una commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia e composta del direttore dell'ufficio II della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7° e da un ufficiale delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un magistrato addetto alla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non superiore al 7°.
3. La commissione, vagliati i documenti e i titoli presentati, forma una graduatoria degli aspiranti secondo la votazione riportata ed, a parita' di voti, con le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.
Art. 6
1. La nomina ad agente di custodia produce di diritto a risoluzione del contratto d'impiego a suo tempo stipulato dagli aspiranti con la Amministrazione coloniale, e per tale risoluzione non compete a questi ultimi alcuna indennita'.
2. Gli stessi beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI - VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI