Proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilita' di bilancio per gli esercizi finanziari 1949-50 e 1950-51
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disponibilita' di bilancio reperite per l'esercizio finanziario 1950-51 e destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati entro l'esercizio medesimo, potranno essere utilizzate per il finanziamento di tali oneri, sempre a carico del detto esercizio 1950-51, anche durante il successivo esercizio finanziario 1951-52.
2. E' inoltre prorogata a tutto l'esercizio 1951-52 la facolta' recata dalla legge 30 novembre 1950, n. 993, per l'utilizzo delle entrate previste da provvedimenti di variazioni al bilancio, per l'esercizio 1949-50, ai fini della copertura di nuove o maggiori spese.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avra' effetto dal 1 luglio 1951.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI