Autorizzazione a riutilizzare le somme recuperate sui finanziamenti per il ripristino, la riconversione e la continuazione dell'attivita' di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato a riutilizzare le somme - in capitale ed interessi - che sono state o che saranno restituite all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) in conto di finanziamenti concessi ad imprese industriali in base ai decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 449, 2 giugno 1946, n. 524, ed all'art. 2 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 675.
Art. 2
1. Le somme di cui all'art. 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1951-52 e successivi e sono destinate a copertura dell'onere dipendente dalla concessione di ulteriori finanziamenti da effettuarsi dall'Istituto Mobiliare italiano a favore di imprese industriali di interesse generale o di particolare utilita' economica e sociale, per il ripristino, la riconversione e continuazione dell'attivita' aziendale.
2. Il riconoscimento delle ragioni di interesse generale e di particolare utilita' economica e sociale deve essere effettuato, nei confronti di ciascuna impresa industriale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su parere conforme del Comitato Interministeriale per la Ricostruzione (C.I.R.).
Art. 3
1. Sono estese ai finanziamenti di cui alla presente legge le norme, le modalita' e le agevolazioni stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti ed a stipulare le convenzioni che si vendessero necessarie per la applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA - CAMPILLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI