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Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle, opere della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il limite di spesa di lire 700 milioni.

2. Per l'esecuzione di tali lavori si applicano le vigenti disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.

Art. 2

1. Alla predetta spesa si fara' fronte con gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, per riparazione di danni prodotti da eventi bellici, in ragione di L. 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1951-52 e di lire 500.000.000 nell'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 3

1. Delle somme erogate in applicazione della presente legge sara' tenuto conto in sede di liquidazione, a favore dell'Ente Mostra, degli eventuali contributi per danni di guerra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 30 agosto 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI