diritto.io

Integrazione degli stanziamenti autorizzati dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, relativa alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzato lo stanziamento di lire due miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad integrazione dei fondi previsti dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione e la liquidazione dell'Ufficio nazionale statistico economico della agricoltura (U.N.S.E.A.).

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate contenute nel primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1950-51, approvato con legge 19 maggio 1951, n. 399.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Gressoney, addi' 5 settembre 1951
EINAUDI
PICCIONI - FANFANI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI