Direzione delle aziende speciali per l'esercizio di farmacie
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
Art. 2
1. La deliberazione e l'atto di nomina e di sostituzione del direttore, di cui al precedente articolo, vengono fatti ed approvati secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI