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Provvedimenti in dipendenza dei terremoti del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa; dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania; del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi e del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 di cui lire 70.000.000 per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1 aprile 1950 nelle province di Livorno e Pisa, lire 110.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre, provincia di Catania, lire 780.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 40.000.000 per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia.

2. Con detta somma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, si provvedera', nei Comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

  1. a) alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;

  2. b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione ed abbellimento di edifici pubblici e di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;

  3. c) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa, per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilita'.

3. Al riparto della spesa per gli interventi di cui alle precedenti lettere sara' provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.

4. Alla copertura della spesa autorizzata col presente articolo viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 19 maggio 1951, n. 399, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli delle spese di vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per l'esercizio 1950-51 (primo provvedimento).

Art. 2

1. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo e' demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 4

1. I sussidi di cui al precedente art. 1, lettere b) e c), possono essere concessi anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Art. 5

1. Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti Uffici del genio civile entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' di quelli destinati ad uso di culto e di beneficenza; di cui alla lettera b) del precedente art. 1, devono essere presentato corredate dalla perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorita' competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

2. I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarita' e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Art. 7

1. Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati urbani di cui alla lettera c) del precedente art. 1, devono essere corredate dalla perizia, dal certificato catastale di attualita' e dall'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potra' essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilita', dal sindaco del Comune.

Art. 8

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

2. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Art. 9

1. Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino puo' presentare la domanda di sussidio per la parte o del piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio e' determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.

2. Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini puo', nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Art. 10

1. L'Ufficio del genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti col proprio parere al Provveditorato alle opere pubbliche.

2. L'Ufficio del genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato; ne da' comunicazione al richiedente il sussidio.

3. I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga, che puo' essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del genio civile e per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

4. Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio e' revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

5. Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

6. Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'Ufficio del genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Art. 11

1. Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, nonche' dei diritti catastali.

2. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro, delle imposte dirette e del catasto.

3. Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge.