Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949: a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate ed associate e l'Italia; b) Protocollo di firma; c) Scambio di Note
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti Accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 31 agosto 1949:
a) Accordo di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dal Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e l'Italia;
b) Protocollo di firma;
c) Scambi di Note.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data dagli Accordi suddetti.
Art. 3
1. All'origine dipendente dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i fondi inscritti ai capitoli 448, 450 e 451 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, e corrispondenti degli esercizi futuri.
Art. 4
1. La presente legge in vigore giorno successivo ed ha effetto dal 31 agosto 1949 conformemente a quanto stabilito dall'art 54 dell'Accordo di collaborazione economica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - CAMPILLI - LA MALFA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI