Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e aumento di capitale dell'istituto italiano di credito fondiario
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e' ratificato.
Art. 2
1. L'Istituto italiano di credito fondiario e' autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni.
2. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potra' essere effettuata in una o piu' volte.
3. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI