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Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI