Messa in liquidazione dell'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. L'Ente di colonizzazione "Romagna d'Etiopia", costituito con regio decreto-legge 6 dicembre 1937, numero 2300, convertito nella legge 15 aprile 1938, n. 683, modificata con la legge 4 dicembre 1939, n. 2107, e' messo in liquidazione.
2. Le operazioni di liquidazione dovranno essere ultimate nel termine dei sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2
1. Con decreto del Ministro per l'Africa italiana, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, sara' provveduto alla nomina del commissario liquidatore e saranno determinati gli emolumenti spettantigli.
2. Con lo stesso decreto sara' provveduto alla nomina di un Comitato di sorveglianza composto di tre membri, due designati rispettivamente dal Ministero dell'Africa italiana e da quello del tesoro ed il terzo dai creditori.
Art. 3
1. Per lo svolgimento delle operazioni di liquidazione, oltre a quelle stabilite nella presente legge, saranno osservate le norme relative alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Art. 4
1. Il commissario liquidatore procedera' a tutte le operazioni di liquidazione secondo le direttive dei Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze e sotto il controllo del Comitato di sorveglianza.
Art. 5
1. Il commissario liquidatore prendera' in consegna i beni mobili, i libri contabili ed i documenti dell'Ente, redigendo apposito inventario. Copia degli atti relativi alla consegna dovra' inviarsi ai Ministeri dell'Africa italiana, del tesoro e delle finanze.
Art. 6
1. Il commissario liquidatore provvedera' alla formazione dello stato attivo e passivo dell'Ente ed alla predisposizione del piano di liquidazione da sottoporre al Comitato di sorveglianza.
2. Entro il termine previsto all'art. 1 della presente legge il bilancio finale di liquidazione sara' sottoposto, per l'approvazione, ai Ministri per l'Africa italiana, per il tesoro e per le finanze e successivamente pubblicato, a cura del commissario liquidatore, nella Gazzetta Ufficiale.
3. Tale comunicazione dispensa il liquidatore dal compimento di ogni altra formalita' relativa alla pubblicazione del bilancio stesso.
Art. 7
1. La presente legge entrera' in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI