Sospensione fino al 27 ottobre 1951 dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, relativo alla dichiarazione unica dei redditi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le disposizioni dell'art. 22 del testo unico approvato con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, non si applicano a coloro che, avendo omesso di presentare entro il 10 ottobre 1951 la dichiarazione unica dei redditi per l'anno 1951, presentino la dichiarazione medesima entro il 27 ottobre 1951.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 13 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI