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Applicazione a favore della Fabbrica del Duomo di Milano del contributo previsto dalla legge 13 giugno 1935, n. 1282

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il comune di Milano e' autorizzato ad applicare il contributo annuo, di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, anche dopo la scadenza del decennio di proroga delle disposizioni dei predetti articoli, previsto dalla legge 3 luglio 1942, n. 852.

2. Il suddetto contributo puo' essere applicato, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al precedente comma, unicamente mediante una addizionale all'imposta di famiglia nella misura massima di centesimi 3 per ogni lira di imposta, o all'imposta sul valore locativo nella misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

3. Nei casi previsti dall'art. 110 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, sostituito dall'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, l'addizionale all'imposta sul valore locativo puo' essere applicata, a decorrere dall'inizio della proroga di cui al primo comma, nella stessa misura massima di centesimi 10 per ogni lira di imposta.

Art. 2

1. L'addizionale di cui al precedente articolo e' iscritta in apposita colonna degli stessi ruoli di riscossione della imposta di famiglia e sul valore locativo, ed e' riscossa con le stesse norme e privilegi inerenti alle imposte stesse.

2. Le somme annualmente riscosse per effetto della addizionale anzidetta sono versate, alla relativa scadenza, dall'esattore comunale alla amministrazione della Fabbrica del Duomo di Milano.

3. La Fabbrica del Duomo di Milano e' esonerata da qualsiasi spesa per il servizio di accertamenti, compilazione dei ruoli, riscossioni e rimborsi, che resta a carico del Comune.

Art. 3

1. Il Comune e la Fabbrica del Duomo di Milano hanno facolta', di regolare, di comune accordo, tutto quanto attiene al trattamento delle quote indebite ed inesigibili, per la parte riflettente l'addizionale, anche concordando in una annua somma la quota dei rimborsi a carico della Fabbrica per gli anzidetti titoli, in misura pero' non eccedente il 10 per cento dell'ammontare dell'addizionale posta annualmente in riscossione.

Art. 4

1. La Fabbrica del Duomo di Milano ha facolta' di rilasciare direttamente delegazioni sull'addizionale spettantele a garanzia delle operazioni di credito previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1935, n. 1282, con le condizioni stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI