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Soppressione dell'indennita' speciale di pubblica sicurezza per gli allievi guardie di pubblica sicurezza e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 824

Testo vigente

La Camera dei deputati e il Se
nato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La indennita', mensile concessa agli allievi guardie di pubblica sicurezza con l'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 2 aprile 1946, n. 625, e' soppressa con la decorrenza dal 1 aprile 1948.

Art. 2

1. Il decreto legislativo 2 maggio 1948, n. 824, e' ratificato con la seguente modificazione:

2. Art. 2. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le guardie scelte di pubblica sicurezza e guardie di pubblica sicurezza, la misura dell'indennita' medesima e' stabilita in lire 1200 nette mensili".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - SCELBA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI