Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, concernente estensione alle scuole a carattere professionale dell'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente il risarcimento dei danni di guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il decreto legislativo 21 ottobre 1947, n. 1377, e' ratificato con la seguente modificazione:
2. Art. 1. - Dopo le parole: "e' estesa", sono aggiunte le parole: "ai beni delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore ed".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO VANONI - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI