Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Il contributo dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione dei "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'art. 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito per l'esercizio 1951-52, in L. 4.000.000.000.
Art. 3
1. Il contributo dello Stato al "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori" previste dall'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' stabilito, per l'esercizio 1951-52, in L. 10.000.000.000.
Art. 4
1. Sono autorizzate, per l'esercizio 1951-52, la spesa di L. 500.000.000 per il reclutamento, avviamento e assistenza dei lavoratori italiani destinati all'estero e di quelli che rimpatriano, e la spesa di L. 80.000.000 per l'assistenza alle famiglie che vanno a raggiungere i lavoratori emigrati ed a quelle che rimpatriano.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI