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Concessione di un contributo straordinario di L. 4.000.000 alla Casa militare per i veterani delle guerre nazionali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In aggiunta al contributo previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 836, per l'esercizio finanziario 1950-51 e' concesso, a favore della Casa militare per i veterani delle guerre nazionali, in Turate, un contributo straordinario di L. 4.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa - servizi dell'Esercito - per l'esercizio stesso.

Art. 2

1. La maggiore spesa di L. 4.000.000 derivante dall'applicazione del precedente art. 1 sara' fronteggiata per L. 2.500.000 con il fondo iscritto al capitolo 247 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per L. 1.500.000 mediante riduzione, per un corrispondente importo, dello stanziamento del capitolo n. 265 del medesimo stato di previsione.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI -
Visto, il Guardasigilli: ZOLI