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Ratifica del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico; e diniego di ratifica del decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, concernente modificazioni agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, concernente l'aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, e' ratificato.

Art. 2

1. Il decreto legislativo 19 ottobre 1947, n. 1262, non e' ratificato.

Art. 3

1. Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, e' abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI - RUBINACCI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI