Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRUMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1951-52 le seguenti assegnazioni:
2. L. 100.000.000, quale concorso straordinario dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e da corpi morali per la ricostituzione e la riparazione dell'arredamento e del materiale didattico delle scuole elementari, distrutti o danneggiati da eventi bellici;
3. L. 300.000.000 per la concessione di un contributo straordinario per il funzionamento dei patronati scolastici;
4. L. 400.000.000 per la concessione di contributi straordinari agli istituti scientifici, gabinetti, cliniche, laboratori delle universita', degli istituti di istruzione superiore, degli osservatori astronomici, delle scuole di ostetricia e degli altri istituti scientifici speciali per la ricostituzione ed il riassetto del materiale didattico e scientifico;
5. L. 1.000.000.000 per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi della scuola popolare contro l'analfabetismo, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, nonche' per lo studio dei problemi relativi alla lotta contro l'analfabetismo stesso e per diffondere la istruzione nel popolo;
6. L. 1.100.000.000 quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di proprieta' dello Stato o degli Enti di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, a uffici e locali delle soprintendenze, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole, e istituti d'arte e di musica governativi, e loro suppellettili;
7. L. 170.000.000, di cui ai capitoli dal n. 271 al n. 275, quali spese per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27.
Art. 3
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, il pagamento delle indennita' di studio e di carica, di cui al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240, e successive modificazioni ed estensioni dovute al personale di ruolo delle scuole e degli istituiti di istruzione secondaria ed artistica di ogni ordine e grado ed al personale educativo di ruolo degli istituti di educazione, nonche' a quello ispettivo e direttivo delle scuole elementari, verra' effettuato unitamente allo stipendio.
2. I fondi relativi a dette competenze saranno iscritti negli stessi capitoli degli stipendi e gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno alla iscrizione d'ufficio delle suddette indennita' nelle relative partite di stipendio dagli stessi amministrate.
3. Nulla e' innovato per quanto riguarda il pagamento delle indennita' di carica ai capi d'istituto incaricati e supplenti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Catania, addi' 24 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI