Stato di previsione della spesa dei Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge,
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1951-52, come dall'elenco annesso alla presente legge.
Art. 3
1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti spese:
1) L. 101.0000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);
2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione edenativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra. partecipazione all'Organizzazione stessa
3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;
4) L. 20: 000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edilici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ei adattamento agli stabili medesimi:
5) L. 10.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;
6) L. 19.630.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica. europea, in Roma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
DE GASPERI - VANONI -
PELLA EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI