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Stato di previsione della spesa dei Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE BELLA REPUBBLICA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge,

Art. 3

1. Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1951-52, le seguenti spese:

  1. 1) L. 101.0000.000 quale quota dovuta dall'Italia alla Organizzazione educativa scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.);

  2. 2) L. 20.000.000 per l'invio dei delegati italiani alle riunioni dell'Organizzazione edenativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) ed altre eventuali inerenti alla nostra. partecipazione all'Organizzazione stessa

  3. 3) L. 70.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso di sedi diplomatiche e consolari all'estero;

  4. 4) L. 20: 000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edilici demaniali ad uso delle scuole italiane all'estero e per lavori di completamento ei adattamento agli stabili medesimi:

  5. 5) L. 10.000.000 per riparazioni straordinarie dei danni agli edifici demaniali ad uso delle collettivita' italiane all'estero;

  6. 6) L. 19.630.000 per la Delegazione italiana per la cooperazione economica. europea, in Roma.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
DE GASPERI - VANONI -
PELLA EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI