Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile 1953.
Art. 2
1. Le stime compilate dagli uffici del Genio civile allo scopo di determinare le indennita' da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente art. 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia prevista dall'art. 32 della legge medesima.
Art. 3
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - SCELBA - VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI