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Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - SCELBA - VANONI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI