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Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La somma di cui al precedente articolo sara', accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilita' speciale di cui all'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presentera' al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso previste.

2. I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI