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Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la spesa di lire 120 milioni per provvedere alla concessione, a favore dei proprietari di case private danneggiate o distrutte dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44.

2. La somma di lire 120 milioni prevista nel precedente comma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1950-51 e per lire 20 milioni nell'esercizio 1951-52.

Art. 2

1. All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

2. All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI