Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Gli assegni di sede spettanti al personale di ruolo Ministero degli affari esteri che nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 presto' servizio presso le sedi diplomatiche e consolari all'estero, sono fissati nella misura dell'80 per cento della valuta locale che sarebbe stata realizzata al cambio in vigore al 31 agosto 1943 in base agli assegni vigenti a tale data.
2. Agli effetti del comma precedente si intendono per assegni di sede quelli fissati dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, convertito nella legge 31 luglio 1934, n. 1195, e dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 426, e successive modificazioni, con le maggiorazioni di cui al regio decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 332.
3. Al personale che abbia prestato servizio presso gli uffici che alla data del 31 agosto 1943 non erano compresi nelle tabelle stabilite dal regio decreto-legge 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni, e che siano stati istituiti nel periodo 10 settembre 1943-30 aprile 1947, e' attribuito il trattamento economico pari allo 80 per cento di quello previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 265.
Art. 2
1. Per i funzionari ed impiegati di ruolo in servizio all'estero, i quali nel periodo di cui sopra avessero percepito assegni in valuta locale in misura superiore a quella fissata in conformita' all'art. 1, le differenze in piu' percepite si intendono acquisite entro i limiti del cento per cento degli assegni risultanti dall'applicazione delle disposizioni specificate nello stesso art. 1.
Art. 3
1. Per il personale che abbia prestato servizio all'estero durante il periodo considerato sara' eseguito il conguaglio tra le somme attribuibili in base alla presente legge e quelle effettivamente percepite a titolo di anticipo.
2. Le eventuali differenze a credito o a debito, saranno convertite in lire italiane al cambio medio del periodo per il quale si effettua il conguaglio.
Art. 4
1. Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dalla applicazione del comma primo dell'art. 1, il Ministro per gli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.
Art. 5
1. Il personale di ruolo che nel periodo 1 agosto 1943-30 aprile 1947, per effetto delle contingenze belliche, si sia, trovato di fatto aggregato presso sedi alle quali non era stato organicamente destinato, viene considerato in missione.
2. Per il medesimo non si fa luogo al recupero di quanto eventualmente percepito in piu' durante i periodi trascorsi all'estero rispetto alle diarie dovute per il grado e la sede di residenza.
Art. 6
1. Al personale che, in servizio all'estero, abbia subito internamento in campo di concentramento o prigionia in seguito agli eventi bellici, sono corrisposti gli interi assegni fissati dall'art. 1 per la sede cui si trovava assegnato al momento dell'internamento o della prigionia, senza l'applicazione della decurtazione del 20 per cento.
2. Agli effetti del pagamento, gli assegni in lire previsti dalle disposizioni indicate nel secondo comma dell'articolo predetto, sono ragguagliati in dollari al cambio vigente al 31 agosto 1943 e riconvertiti in lire in base al cambio esistente alla data di maturazione delle singole quote.
Art. 7
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale degli uffici commerciali, a quello degli addetti stampa e al personale insegnante di ogni ordine e grado, in servizio all'estero nel periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947.
2. Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli uffici commerciali si intendono per assegni di sede quelli previsti dalle tabelle A e B allegate al regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 522, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1075, e successive modificazioni.
3. Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale degli addetti stampa si intendono per assegni di sede quelli previsti dall'art. 12 del regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 447, e successive modificazioni.
4. Agli effetti dell'art. 1, primo comma, per il personale insegnante si intendono per assegni di sede quelli previsti dal regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni.
Art. 8
1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono estese agli estranei all'Amministrazione incaricati durante il periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 della reggenza di uffici diplomatici e consolari all'estero e che abbiano ricoperto funzioni previste per il personale di ruolo dal regio decreto 26 febbraio 1934, n. 425, e successive modificazioni.
Art. 9
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano per i periodi di servizio all'estero prestati alle dipendenze del sedicente governo della Repubblica sociale.
Art. 10
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI