Modificazioni all'ordinamento della Scuola archeologica di Atene
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il direttore della Scuola archeologica di Atene sara' scelto e nominato dal Ministro per la pubblica istruzione tra i professori ordinari di discipline archeologiche ed affini nelle Universita'.
2. Il direttore, oltre allo stipendio di cui gode, percepira' l'assegno di sede, piu' la maggiorazione stabilita per la Grecia secondo il trattamento economico previsto per il personale insegnante in servizio all'estero.
Art. 2
1. Su parere del direttore della Scuola il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa col Ministro per il tesoro, potra' nominare tra i funzionari dei ruoli scientifici e tecnici della Amministrazione statale delle antichita' e belle arti o fra gli assistenti di ruolo alle cattedre universitarie di archeologia ed affini, ovvero sentito il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti, tra i cultori di studi archeologici, un assistente della Scuola, che coadiuvi il direttore in tutte le sue funzioni scientifiche ed amministrative.
2. In ogni caso l'assistente dovra' essere fornito del diploma di perfezionamento della Scuola archeologica di Roma o della Scuola archeologica di Atene.
3. Il trattamento economico dell'assistente sara' quello degli insegnanti di pari grado delle Scuole medie italiane all'estero ovvero, se scelto fra i cultori di studi archeologici, quello degli insegnanti delle scuole predette di grado iniziale.
4. Su richiesta del direttore, il Ministro per la pubblica istruzione, di intesa col Ministro per il tesoro, potra' inviare altresi' in missione temporanea presso la Scuola uno o piu' funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che possano coadiuvare il direttore nell'assistenza agli scavi promossi dalla Scuola e in altre mansioni di carattere scientifico e amministrativo, entro il limite dei fondi della Scuola stessa, annualmente previsti nel proprio bilancio.
Art. 3
1. L'assegno di sede e' attribuito per il periodo di effettiva permanenza in Grecia e nei luoghi di scavo del vicino Oriente, e sara' conservato per intero dal personale della Scuola durante le ferie annuali per noi oltre sessanta giorni complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni del viaggio di andata e ritorno, nonche' durante i viaggi di studio e i periodi di scavo della Scuola anche se condotti fuori del territorio nazionale della Grecia.
Art. 4
1. Al personale della Scuola spetta il rimborso delle spese per i viaggi determinati da motivi di servizio.
2. Nessun rimborso compete in relazione alle eventuali spese di viaggio per le ferie annuali.
Art. 5
1. Il numero delle borse da attribuire agli alunni ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, numero 260, che approva il regolamento per la Scuola archeologica di Atene, sara' determinato di anno in anno dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del direttore della Scuola stessa.
2. Le borse non potranno comunque eccedere il numero di quattro con facolta' al direttore di proporne la proroga per un secondo anno.
3. Ad ogni alunno vincitore di borsa sara' corrisposta una somma stabilita di anno in anno dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, su proposta del direttore della Scuola.
4. La borsa agli alunni s'intende conferita per un soggiorno in Grecia e nel prossimo Oriente non inferiore a nove mesi.
5. Agli aggregati, di cui al secondo comma del citato art. 5 del regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, possono essere conferite, con la stessa procedura, borse di studio in numero non superiore a due, per un periodo massimo di sei mesi, dell'ammontare ciascuna non superiore a due terzi di quelle da conferirsi agli alunni.
6. Agli alunni e agli aggregati, oltre alle spese di andata e ritorno dall'Italia, saranno rimborsate le spese vive per i viaggi di istruzione e per quelli inerenti agli studi in Grecia e nel prossimo Oriente autorizzati dal direttore della Scuola.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SEGNI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI