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Accettazione ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 10 giugno 1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia', iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - VANONI - PACCIARDI - SPATARO
Visto, il Guardasigilli: ZOLI