Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinario del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1951-52, quelli descritti negli annessi elenchi (allegati numero 1 e 2).
Art. 3
1. Per l'esercizio finanziario 1951-52 sono autorizzate le seguenti spese:
2. L. 30.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica, dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da, ordigni esplosivi;
3. L. 14.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, inscritto e non inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;
4. L. 200.000.000 per l'allestimento e l'acquisto straordinario di armi e munizioni per l'Esercito;
5. L. 375.000.000 per l'acquisto e l'allestimento straordinario di materiale del genio per l'Esercito;
6. L. 675.000.000 per lavori di ripristino, adattamento e trasformazione di immobili dell'Amministrazione dell'Esercito danneggiati dalla guerra;:
7. L. 20.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;
8. L. 1.000.000.000 per l'acquisto di auto-moto-mezzi e biciclette per la costituzione e il completamento delle dotazioni dell'Esercito, di macchine ed attrezzature per l'impianto e il ripristino di officine riparazioni e depositi carburanti;
9. L. 50.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;
10. L. 800.000.000 per il ripristino ed adattamento di immobili della Amministrazione della Aeronautica danneggiati per causa di guerra, il recupero di materiali da aeroporto danneggiati per cause di guerra e la rimozione e brillamento di ordigni esplosivi esistenti negli aeroporti;
11. L. 1.200.000.000 per la sistemazione di nuovi campi di aviazione e di fortuna ed opere varie per nuove destinazioni di immobili ed impianti, l'acquisto e l'espropriazione di immobili, le nuove costruzioni demaniali e i nuovi impianti;
12. L. 110.000.000 per l'allestimento e l'acquisto straordinario di armi e munizioni per i carabinieri;
13. L. 1.900.000.000 per l'assistenza sanitaria, ai prigionieri e tubercolotici di guerra ed ai partigiani - L. 1.000.000.000 per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, L. 1.000.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di proprieta' dell'Amministrazione dell'Esercito;
14. L. 150.000.000 per le onoranze ai caduti e la costruzione e manutenzione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero L. 1.000.000 per premi ed indennizzi per il recupero di cose mobili di pertinenza della Aeronautica militare;
15. L. 45.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'Esercito all'ammortamento dei mutui contratti dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito;
16. L. 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione della Marina, militare all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali della, Marina;
17. L. 15.000.000 per contributo dell'Amministrazione dell'aeronautica allo ammortamento dei mutui contratti dall'istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per gli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare.
Art. 4
1. Per l'esercizio finanziario 1951-52 la somma di cui all'art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, occorrente per provvedere alle momentanee deficienze di fondi degli Enti aeronautici, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonche' alle speciali esigenze determinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli enti medesimi, e' fissata in L. 500.000.000.
Art. 5
1. Per l'esercizio finanziario 1951-52 il numero massimo di militari specializzati in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito e' fissato in 30.000.
Art. 6
1. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio sono stabilite, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformita' delle annesse tabelle (appendice n. 1).
Art. 7
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, il fondo iscritto al capitolo n. 312 destinato al potenziamento della difesa per l'esercizio finanziario 1951-52.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 31 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI