Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Art. 2
1. Sono approvati il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, allegato al presente stato di previsione a termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30, e il bilancio di previsione dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'esercizio finanziario dal 1 ottobre 1950 al 30 settembre 1951, allegato al presente stato di previsione a termini dell'art. 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addi' 31 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI