Erogazione da parte dello Stato della somma di lire un miliardo per far fronte alle anticipazioni, recuperabili, a carico dei Comuni, a favore degli ospedali civili gestiti da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, riconosciute ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dallo art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, recante norme sulla riscossione delle rette di spedalita', elevato a lire tredici miliardi per effetto della legge 28 luglio 1950, n. 712, e' ulteriormente elevata a lire quattordici miliardi.
Art. 2
1. La maggiore spesa di lire un miliardo autorizzata dal precedente articolo sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-51.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI