Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno e' stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile.
2. Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto e' limitato a lire 50 milioni.
Art. 2
1. Il Ministero dell'interno provvedera' a stabilire le modalita' per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'articolo 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle provvidenze relative.
2. In tal caso fara' parte del Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, per quanto attiene all'esercizio dell'assistenza suddetta, anche un membro nominato dal Ministero dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.
Art. 3
1. Alla copertura dell'onere di 50 milioni di cui all'art. 1 verra' fatto fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dal quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI