Istituzione di un punto franco a Brindisi
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge:
1) a nord:
2) dallo stabilimento della Societa' Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;
3) ad est:
4) da una linea che parte dall'incrocio delle strade "vicinale Ponte Piccolo" e "vicinale Sant'Apollinare", corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;
5) a sud:
6) da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86°, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprieta' della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;
7) da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;
8) da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80;
9) da una linea sud-nord della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia e al confine est della proprieta' della ditta Feltrinelli;
10) ad ovest:
11) dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina, dallo stabilimento della Societa' Montecatini.
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 3272
Art. 3
1. La sussistenza delle condizioni per la applicazione del regime di punto franco e' dichiarata con decreto del Ministro per le finanze.
Art. 4
1. Le aree comprese nella delimitazione di cui all'art. 1 e costituite in punto franco, sono considerate fuori dalla linea doganale a norma dell'art. 1 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
2. Nelle aree stesse, salve le limitazioni e le eccezioni di cui agli articoli seguenti, si potranno compiere, in completa liberta' da ogni vincolo doganale, tutte le operazioni inerenti allo sbarco, imbarco o trasporto di materiali o di merci, al loro deposito ed alla loro contrattazione, manipolazione e trasformazione, anche di carattere industriale.
3. Le merci estere introdotte in dette aree si considerano fuori del territorio doganale e, se provengono dall'interno di esse, si considerano definitivamente uscito dallo Stato.
4. Le merci nazionali o nazionalizzate introdotte nelle aree medesime si considerano, agli effetti doganali definitivamente esportate e sono assimilate alle merci estere, salvo che non siasi provveduto a mantenere la nazionalita' nei casi e nei modi che saranno indicati dal regolamento previsto dal successivo art. 16.
Art. 5
1. Il carattere extra doganale delle aree costituite in punto franco ai sensi del precedente art. 3, non si estende all'uso ed al consumo: a) delle merci estere, compresi i commestibili e le bevande;
b) dei materiali di impianto e di esercizio delle aziende pubbliche o private;
c) dei materiali di ogni specie per costruzioni edilizie o stradali;
d) degli arredamenti di ufficio e di abitazioni.
2. Le merci, i generi ed i materiali di cui al comma precedente debbono essere nazionali o nazionalizzati.
3. Le prescrizioni da osservarsi perche' sia riconosciuta o mantenuta tale condizione, anche agli effetti della eventuale reintroduzione in franchigia nel territorio doganale, saranno stabilite dal regolamento previsto dal successivo art. 16.
Art. 6
1. Sono vietati nel punto franco l'ingresso ai venditori ambulanti e la vendita al minuto.
2. La concessione di spacci viveri e di bevande, nei limiti strettamente necessari ai bisogni del traffico, e la concessione di esercizio di vendita per provviste di bordo, saranno disciplinate da prescrizioni atte ad assicurare l'osservanza della disposizione di cui al precedente articolo.
Art. 7
1. L'esonero dai vincoli doganali consentiti dal regime di punto franco, non si applica:
1) ai generi di monopolio
2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
3) alle armi portatili ed alle loro parti;
4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
5) ai bastoni ed agli ombrelli;
6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonche' ai lavori di pellicceria;
7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti;
8) ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialita' medicinali;
9) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.
2. Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.
3. Nel regolamento di cui all'art. 16 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.
Art. 8
1. Per le navi che approdano nel punto franco e che ne partono saranno applicate le disposizioni del titolo II, capo II, della legge doganale concernente i manifesti.
2. Tuttavia l'obbligo di render conto delle merci manifestate si considera adempiuto, da parte del capitano, quando venga dimostrato l'avvenuto sbarco o trasbordo nel recinto del punto franco delle merci che dal manifesto di arrivo non risultino destinate a rimanere a bordo.
3. Agli effetti delle stesse disposizioni le navi provenienti dal punto franco di Brindisi sono considerate presso gli altri porti dello Stato come provenienti direttamente dall'estero.
Art. 9
1. Nulla e' innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.
2. Restano pure ferme le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886, relativa al regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti.
Art. 10
1. L'Amministrazione e la gestione del punto franco e' affidata al Consorzio del porto di Brindisi.
2. Tale ente e' tenuto:
a) a mantenere in buono stato la cinta doganale e ad eseguire tutte le opere che fossero richieste dalla Amministrazione finanziaria, per il sicuro esercizio della vigilanza;
b) a fornire gratuitamente i locali necessari per l'espletamento dei servizi doganali e ferroviari, a provvedere al loro arredamento, compresa la illuminazione, il riscaldamento e l'acqua, nonche' ad eseguire, a sua cura, le spese, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ferroviari ricadenti nell'ambito del punto franco.
Art. 11
1. Il personale dell'Amministrazione finanziaria e gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei magazzini, nessuno escluso, e negli altri esercizi esistenti nel punto franco, per eseguire accertamenti sulle merci depositate, ispezionare i libri, i registri ed i documenti commerciali.
2. E' data altresi' facolta' al personale ferroviario di accedere nel punto franco per eseguire gli accertamenti e le verifiche di sua spettanza