Concessione di un contributo straordinario di lire dieci milioni al Provveditorato al porto di Venezia
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' concesso al Provveditorato al porto di Venezia un contributo straordinario di lire 10 milioni, nelle spese per il personale gia' dipendente dall'Azienda dei magazzini generali di Fiume, assunto in osservanza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520.
Art. 2
1. La spesa di cui al precedente art. 1 fara' carico allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1950-51, e sara' fronteggiata mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAPPA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI