Aumento di L. 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-1951
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare, di cui all'art. 15 della legge 10 agosto 1950, n. 602, e' elevato di L. 450.000.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51.
Art. 3
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI